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Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient reasoning on mitigating circumstances in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances for a aggravated theft crime committed in concert. The court ruled that the first-instance judgment was sufficient as it referenced the decisive elements for denying the benefit, adhering to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the first-instance judgment provides a concise reference to the decisive elements for denying a requested benefit, satisfying the requirement of reasoned motivation without exhaustive detail.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reasoned motivation mitigating circumstances aggravated theft concise reference court costs established case law attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HA) HASSINE BILEL nato il 29/05/1997 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; co‹ Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate da Haj Hassine Bilel in relazione al delitto di furto pluriaggravato in concorso ascrittogli, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un conciruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d