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Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant without lawyer declared inadmissible under new 2017 procedural law requiring special bar registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the defendant's personal appeal inadmissible ex officio. The appellant, Salvatore Conte, personally submitted the appeal citing illogical reasoning, but the law requires such documents to be signed by lawyers registered on the special bar roll. The court ruled that since the appeal was filed without a qualified defender, it violates mandatory procedural rules established in 2017.

Regesto Legislator

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Law n. 103 of June 23, 2017; Art. 61.3, para. 1 of the Code of Criminal Procedure: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by lawyers on the special bar roll, rendering personal appeals by defendants inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility special bar roll requirement Code of Criminal Procedure lawyer registration mandate procedural defect ex officio allegazione motivata motivi di cassazione procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Law n. 103 of June 23, 2017
Art. 61.3, para. 1 of the Code of Criminal Procedure
103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48096 of 10/09/2018, Ahmed Farouk
Sez. U, n. 8914 of 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE SALVATORE nato a CASERTA il 08/08/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la re azion vota dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ha pronunziato sentenza ex art 599 bis cpp per i delitti di lesioni e danneggiamento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 18.5.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. 5..,te IL C .AMIT