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Ordinanza — n. 32136/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of relation to motivation and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Musto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of a bankruptcy judgment regarding sentencing and recidivism, arguing procedural violations and illogical reasoning. The court ruled that the first ground was clearly unfounded as evidence integration was unnecessary, and the second ground lacked relation to the contested motivation, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances lack relation to the motivation or are manifestly unfounded regarding procedural requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of relation manifestly unfounded bankruptcy sentencing recidivism review reiterazione di reati penali documenti bancari bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per bancarotta documentale, rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo l' inosservanza di norme processuali per la mancata rinnovazione istruttoria col secondo la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed alla revoca dell'indulto.

Considerato che la censura di cui al primo motivo appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente giudicato inutile l'integrazione probatoria anche in relazione a documenti acquisiti relativi alla situazione debitoria. Ritenuto che quanto alle censure inerenti la ritenuta recidiva e la revoca dell'indulto, esse non ha relazione con la motivazione che intenderebbe criticare, avendo i Giudici del merito ritenuti sforniti di argomentazioni in fatto e diritto i relativi motivi di appello. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greciorio Dr Stegin»PlIt tP-AAS t" D E POSTATA 31 AG