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Ordinanza — n. 31945/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against military violence conviction citing lack of justification and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31945/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding lack of justification for violence against military personnel and citing the defendant's recidivism. The appellant merely repeated the lower court's findings without providing new evidence to support claims of procedural errors or lack of punitive grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 53 legge n. 689/1981: An appeal is inadmissible when the appellant merely reiterates arguments already refuted by the appellate court without presenting new evidence or substantive grounds to justify the violence or challenge the punitive measures.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility military personnel violence lack of justification defense recidivism sentencing procedural error claim sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorsi afferenti, rispettivamente, alla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (motivo 1), a quello di cui all'art.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
(motivo 2), in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod.
Art. 53 legge n. 689/1981
con cui deduce la violazione dell'art. 53 legge n.
art. 337 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorsi afferenti, rispettivamente, alla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
(motivo 2), in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 53 legge n. 689/1981
con cui deduce la violazione dell'art. 53 legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCO MASSIMO (CUI 0302FXP) nato a CASERTA il 18/03/1990 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lasco Massimo; lette le conclusioni in data 7 luglio 2022 della difesa„ avvocato Massimo Vittor, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorsi afferenti, rispettivamente, alla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (motivo 1), a quello di cui all'art. :341-bis cod. pen. (motivo 2), in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. (motivo 3) sono reiterativi di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto corretto riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e alle relazioni dei verbalizzanti onde confortare le violenze (pagg. 5, 6 e 7 sentenza impugnata) ed offese (pag.

7) rivolte ai militari intervenuti, argomentando circa l'assenza di elementi che consentissero di giustificare simile reazione a fronte di adeguata condotta tesa ad allontanare dall'esercizio pubblico il Lasco (pagg. 7 e 8); rilevato che in ordine a detti motivi (1, 2 e 3) il ricorrente si limita a riprodurre la parte della decisione per poi apoditticamente dedurre carenze motivazionali e violazioni di legge in realtà inesistenti; osservato che quanto al motivo (n.

4) con cui deduce la violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981, il motivo è manifestamente infondato alla luce della evidenziata spiccata inclinazione e capacità a delinquere del Lasco che impedisce la possibilità, anche in ragione dei plurimi e reiterato precedenti penali, di sostituire la pena irrogata, motivazione con cui la difesa non si confronta (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Preside 3 0 GO 7