Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding suspended sentence denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had confirmed the conviction for aggravated attempted theft and rejected the request for a suspended sentence, citing the appellant's lack of future abstinence. The Supreme Court found the lower court's reasoning adequate and free from contradictions, rendering the appellant's complaint about insufficient motivation manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation is manifestly unfounded because the lower court provided adequate, non-contradictory, and logical reasoning for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH KAREM nato il 20/04/1990 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 11 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Karem Salah per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, spiegando le ragioni che non consentono di ritenere che in futuro l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il