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Ordinanza — n. 31415/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly exercised its unfettered factual discretion by citing the defendant's criminal capacity. The court ruled that judges need not address every favorable element, only those deemed decisive, thereby validating the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In criminal proceedings, the trial judge holds unfettered discretion to grant or deny generic mitigating circumstances based on a factual assessment, requiring only that the reasoning be non-contradictory and reference the decisive elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal capacity assessment factual discretion appeal inadmissibility criminal liability contraffazione di merci procedimento per falsità falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC MARKO nato il 22/08/1992 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2020 del Tribunale di Bologna che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Marko Radosavljevic per il delitto di cui agli artt. 477 e 489 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de