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Ordinanza — n. 31241/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible for requesting factual re-evaluation without specific proof errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31241/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Federico Periti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Periti challenged his conviction for managing a bankrupt company, arguing the lower court erred in assessing his liability as the formal administrator despite his predecessor's involvement. The court rejected these claims as generic and lacking specific allegations of evidence distortion, noting the appeal merely sought a re-evaluation of facts already thoroughly examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic requests for factual re-evaluation without alleging specific errors in evidence assessment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds factual re-evaluation evidence distortion bankruptcy liability procedural costs sindacato di legittimità responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITI FEDERICO nato a CROTONE il 23/01/1978 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Federico Periti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la sua condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di concorso in bancarotta societaria distrattiva e documentale.

2. Considerato che i due motivi di ricorso dedotti, con i quali si denuncia l'erroneità dei criteri valutativi attraverso i quali si è affermata la responsabilil:à del ricorrente, quale amministratore di diritto della società fallita "Autotrasporti emiliana inerti" oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione del provvedimento impugnato), sono generici, privi di confronto con le argomentazioni dei giudici d'appello e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché in fatto, volte a chiedere al Collegio una rivalutazione degli elementi di prova già esaminati dalla Corte d'Appello e dal giudice di primo grado.

In particolare, si cerca di sganciare il ricorrente dal contesto di amministrazione della fallita, sminuendo il suo ruolo gestorio, ma senza denunciare specifici travisamenti della prova nei quali sia caduta la Corte d'Appello, né aporie argomentative. Ed invece, la sentenza impugnata ha centrato i punti essenziali della verifica relativa alla responsabilità del ricorrente, sia in punto di fatto che di diritto. 2.1. Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui denuncia vizio di travisamento della prova, richiamando le ragioni di ricorso: anche gli argomenti aggiunti con tale atto, tuttavia, non riescono a superare il vaglio di ammissibilità; in particolare, la circostanza che l'amministratore di fatto della fallita, Michele Pugliese, abbia costantemente preso parte alla gestione della società, anche dopo la nomina del ricorrente ad amministratore formale unico, non esclude la responsabilità gestoria di quest'ultimo, né in linea teorica, né secondo quanto risulta dalla più ampia prova presa in esame dai giudici di merito.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis