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Ordinanza — n. 31233/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Florjan Toci inadmissible. Toci challenged the conviction for aggravated burglary, arguing the evidence of fingerprints was insufficient and questioning the victim's credibility. The court rejected these claims as generic, noting they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without specific engagement.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on extremely generic grounds lacking specificity, merely reproducing arguments already examined by the court of first instance, or if it attempts to present a different factual reconstruction without addressing the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal failure to address reasoning factual reconstruction error procedural dismissal Italy prova informatica indizio prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCI FLORJAN nato il 03/02/1992 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE. APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di Genova impugnata, Florjan Toci è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato in privata dimora di una motosega e di un paio di scarpe, sottratti dal magazzino degli attrezzi di Sebastiano Rebagliati.

2. Rilevato, altresì, che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico argomento difensivo, vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità ed all'intera ricostruzione del fatto, indiziaria e non sufficiente a fondare la prova (basata sulla presenza di due impronte digitali su di una scala antistante il magazzino), a giudizio del ricorrente, che contesta, altresì, l'attendibilità della persona offesa e il riferimento fuorviante ai suoi numerosi precedenti penali.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto con ragioni estremamente generiche, prive di specificità anche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza alcun confronto con essi, oltre che formulato "in fatto", poichè tenta di veicolare al Collegio una diversa ricostruzione degli elementi emersi dal tessuto probatorio (soprattutto sminuendo il dato delle impronte digitali ritrovate sul luogo del delitto), ampiamente esplorato dalla sentenza impugnata, senza aporie motivazionali.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7