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Ordinanza — n. 31191/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31191/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Castriotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant merely reiterated arguments from his previous appeal without engaging with the specific reasons given by the Court of Appeal of Bari for rejecting his claims. Consequently, the court upheld the lower court's finding of criminal liability for aggravated theft.

Regesto Legislator

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Art. 609, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is extremely generic and fails to provide a reasoned critique of the appellate court's specific grounds for decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability procedural costs aggravated theft recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 giugno 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Castriotta per il delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2