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Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding procedural law violation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pierluigi Melotti's appeal inadmissible for lacking specificity in its grounds. Melotti argued that the Court of Appeal of Turin incorrectly applied Articles 591 and 581 of the Code of Criminal Procedure regarding a private violence conviction. The court rejected this claim because the appeal was deemed generic and contradicted by the procedural record, leading to a dismissal and cost award.

Regesto Legislator

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Art. 591 co. 1 lett. c) e 581 lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific and do not clearly point to a violation of procedural norms, as generic arguments fail to meet the requirement of aspecificità.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural violation private violence Cassation dismissal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELOTTI PIERLUIGI nato a SALA MONFERRATO il 05/06/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MELOTTI PIERLUIGI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata; Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 591 co. 1 lett.

c) e 581 lett.

d) cod. proc. pen., attiene alla violazione di norme processuali che è palesemente smentita dagli atti processuali, giacché l'appello risulta generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consigliere este sore Il Presidente