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Ordinanza — n. 31083/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessio Alfano inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant argued against the conviction for aggravated theft, but the court found his arguments failed to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it merely sought a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision or if it aims only to re-evaluate evidence without pointing out specific procedural distortions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis re-evaluation of evidence procedural errors aggravated theft conviction alibi indagine per furto verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alfano Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consiglier sore Il Presid