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Ordinanza — n. 30964/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding denial of leniency in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Messina inadmissible, upholding the lower court's denial of leniency for the crime of theft. The appellant argued for reduced punishment based on the minor value of stolen goods and his personal circumstances, but the appellate court had already evaluated these factors during the non-appealable trial phase. The Supreme Court ruled that such factual assessments are binding in cassation and that the lower court's reasoning lacked manifest illogicality, thus satisfying the requirement for review.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 CP; Art. 616 c.p.p.: In theft cases, the minor value of goods precludes the 'minor damage' leniency if already considered in the non-appealable judgment, and generic leniencies are inadmissible if denied without manifest illogicality.

Parole chiave

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theft crime denial of leniency minor damage circumstance inadmissible appeal binding factual assessment manifest illogicality procedural inadmissibility esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 CP
Avendo valorizzato l'aspetto patrimoniale del danno, rimane implicitamente esclusa la possibilità di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani
Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri
266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SALVATORE nato a PATERNO il 23/11/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con. sentenza in data 08/07/2021, parzialmente _riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 22/01/2015, nei confronti di MESSINA SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti.

Il ricorso è inammissibile. La Corte ha negato la sussistenza dell'ipotesi lieve di ricettazione tenuto conto del valore dei beni e della personalità dell'imputato, con valutazioni tratte, quindi, dal merito del giudizio non rivedibile in questa sede. Avendo valorizzato l'aspetto patrimoniale del danno, rimane implicitamente esclusa la possibilità di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. n noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord.

N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). Le circostanza attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.