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Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because penalty determination under settled agreement cannot be challenged outside contra legem cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Radu Florin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had applied a sentence agreed upon by the parties under Article 444 of the Code of Criminal Procedure for offenses under Articles 628 and 624 of the Penal Code. The Court rejected the claim that the penalty determination violated the law, relying on established precedent that such challenges are inadmissible unless the sentence exceeds the statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 628, 624 CP; The appeal against a sentence agreed upon by the parties under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible in cassation unless the determination is contra legem.

Parole chiave

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agreed sentence contra legem cassation appeal inadmissible penalty determination commisurazione della pena per rapina sanzione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 628 CP
Art. 624 CP
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU FLORIN nato il 25/06/2001 avverso la sentenza del 25/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti• 7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il