Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual construction and lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdyli Flamur inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged his conviction for the crime of provocation to violence, arguing that the victim's conduct was the sole cause and that statutory mitigating circumstances were ignored. The court rejected these claims, ruling that the appeal was manifestly unfounded because it was partially based on facts and merely reiterated arguments without specifically confronting the sufficient and logical reasoning provided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, constructed in part on facts, or merely reiterative and aspecific, failing to specifically confront the sufficient and non-illogical reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDYLI FLAMUR nato il 19/01/1979 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Abdyli Flamur ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1'8 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze 1'8 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 9 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a quattro motivi:
a) con il primo lamenta violazione di legge (art. 590-bis cod. pen.) quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo, dovendosi attribuire - si ritiene - rilievo causale esclusivo ovvero preponderante alla condotta sconsiderata della vittima;
b) con il secondo motivo, svolto in via subordinata, denuncia ulteriore violazione di legge in ragione della mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.;
c) con il terzo motivo censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza di apparato giustificativo in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, d) con l'ultimo si duole dell'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., di cui ricorrerebbero nel caso di specie gli estremi. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in parte in fatto (primo motivo) e, comunque, meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle ultime due pagine); quanto al terzo motivo, il trattamento sanzionatorio prescelto risulta sufficientemente e non illogicamente motivato, essendo stati valorizzati i precedenti dell'imputato e la mancanza di elementi positivi.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.