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Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding a procedural violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because the court found the grounds to be manifestly unfounded, repetitive, and lacking specificity. The appellant argued that the first-instance judges ignored a timely defense regarding Article 114 of the Code of Criminal Procedure, claiming the issue was raised during the trial but deemed too late by the appellate court. The court rejected this assertion as merely assertive without concrete evidence, ruling that the appeal failed to meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 114 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive, and aspecific, requiring the appellant to provide concrete evidence rather than mere assertions to prove a procedural violation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive and aspecific grounds procedural violation claim Article 616 Code of Criminal Procedure lack of specific evidence carenza di urgenza guida in stato di inattitudine anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 114 disp. att. c.p.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO CATENO nato a ACIREALE il 19/09/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cateno Costanzo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 1° luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 24 settembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (avviso circa le garanzie difensive) nel corso della discussione del giudizio di primo grado ma che ciò è stato ignorato dai decidenti, che - si assume, illegittimamente - hanno ritenuto tardiva tale eccezione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché reiterativo ed aspecifico, in quanto all'affermazione che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata circa la constatata tardività della eccezione n questione il ricorrente si limita ad opporre il contrario assunto di avere posto verbalmente la questione nel corso della discussione all'esito del giudizio di primo grado: affermazione, all'evidenza, meramente assertiva e, comunque, non autosufficiente.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d