Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30752/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because party agreement barred office-raised issues on illegal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed on specific points in a settlement. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for marijuana possession, arguing it was illegal. The court ruled that such challenges were excluded by the prior agreement, which waived all further grievances except for specific exceptions not present here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When parties reach an agreement on the merits, they waive the right to raise any further grievances in the appeal, including those regarding the legality of the sentence, unless they fall under the narrow statutory exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility party agreement waiver office-raised issues illegal sentencing challenge settlement scope limitations riduzione della pena detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 18 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione del G.U.P.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1
1Z udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Tola Besian contesta il giudizio sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 18 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione del G.U.P.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLA BESIAN - C.U.I. 044AG95 nato il 23/08/1986 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA LcSto-633. 1Z udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Tola Besian contesta il giudizio sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 18 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Genova del 19 maggio 2020, ha ridotto la pena da questi irrogata ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa rispetto a una illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo marjuana (circa 222,83 grammi) accertata a Genova il 23 gennaio 2020;

Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncta a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relatk» alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20