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Ordinanza — n. 30637/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals by Peluso Mario and Berracci Salvatore inadmissible. The appellants argued for a violation of procedural rules and lack of motivation regarding witness credibility and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals failed to specify the factual elements supporting their criticisms, rendering them generic and non-compliant with statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 546, co. 3 c.p.p.; Art. 125, co. 3 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: Cassation appeals must specify the elements underlying the criticisms; generic appeals lacking specific factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds generic arguments procedural requirements motivation violation costs of appeal frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546, co. 3 c.p.p.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: Violazione dell'art. 546, co. 3 c.p.p., in relazione all'art.
Art. 125, co. 3 c.p.p.
3 c.p.p., in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. Mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva del teste Sorrentino Vincenzo, perito della Genertel S.p.a.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
art. 642 c.p
E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 3 ottobre 2018, che ha dichiarato la responsabilità di Peluso Mario e Berracci Salvatore, in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELUSO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 14/04/1995 BERRACCI SALVATORE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 06/06/1992 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 3 ottobre 2018, che ha dichiarato la responsabilità di Peluso Mario e Berracci Salvatore, in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: Violazione dell'art. 546, co. 3 c.p.p., in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. Mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva del teste Sorrentino Vincenzo, perito della Genertel S.p.a.

Vizio di motivazione, nonché violazione di legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato a questi contestato. Violazione di legge, nonché carenza di motivazione, con riferimento all'art. 62b1s c.p., per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile,in quanto del tutto generico. Sul punto, si rammenta come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali gli imputati possono essere considerati responsabili del reato loro ascritto; ha rilevato l'attendibilità delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e il carattere di mere t Mele tu..-4.70 congetture delle considerazioni del consulente della difesa,ile dichiarazioni dell'imputato Berracci che non ha saputo fornire una ricostruzione alternativa idonea a scagionarlo.

La Corte ha poi spiegato perché non potessero riconoscersi agli imputati le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi idonei a giustificarle. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa dell