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Ordinanza — n. 30486/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on acquittal prerequisites in a plea agreement sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30486/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court's reasoning on the plea agreement was deemed sufficient. The appellant argued the judge failed to justify why acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was unnecessary, but the court found the decision met the required standard of motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 610, 616, 129 c.p.p.; The obligation to motivate a plea agreement sentence is satisfied if the judge briefly confirms the existence of the agreement, correct legal qualification, and the absence of grounds for acquittal.

Parole chiave

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plea agreement sentence motivation requirement acquittal prerequisites inadmissibility without formalities procedural costs and fine arbitro asilo per cittadini iraniani Convenzione dell'Aia

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI GHAZI nato a TUNISI( TUNISIA) il 14/10/1987 avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAtr aVVI-Siratie-paft P; V udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ayari Ghazi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia il 6 dicembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cessione (capo A) e di detenzione illecita (capo B) di cocaina, fatti entrambi commessi il 15 novembre 2011, deducendo violazione di legge e mancanza di giustificazione, per non avere il decidente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (a p. 3), peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co