Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Angelo Locatelli was declared inadmissible because the complaint regarding generic mitigating circumstances was merely a repetition of arguments already addressed in the lower court's judgment. The court found that the denial of these circumstances was properly justified by the defendant's prior criminal record, including attempted murder, and the specific nature of his conduct. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are not new or specific, having been already fully examined and resolved by the court of first instance with adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI ANGELO nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angelo Locatelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 gennaio 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna il 13 dicembre 2018, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 28 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza, infatti, è meramente reiterative di tema già posto nell'im- pugnazione di merito e già affrontato e risolto con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata), essendosi spie- gato il diniego delle generiche con riferimento ai precedenti penali, anche partico- larmente gravi (tentato omicidio) dell'imputato ed alle modalità della condotta, espressive di trasgressività e di riottosità alle regole della comunità. Poiché con tale motivazione, in realtà, il ricorrente non si confronta, discende la valutazione in termini di aspecificità della impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d