Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued that the lower court's conviction for theft and fraud lacked sufficient evidence and imposed excessive penalties. The court rejected these claims, noting that the appellate court had already thoroughly examined and dismissed similar arguments during the trial, relying on consistent evidence and witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds or arguments not previously examined; mere repetition of rejected defenses or requests for leniency without new legal or factual elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HACHFI DIT BEN CHERIFA HELA nato il 28/12/1982 EZZEDDINI CHARFEDDINE (CUI 030G471) nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Velletri in data 18/01/2016, nei confronti di Hachfi Dit Ben Cherifa Hela e di Ezzgdini Charfeddine in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 628, commi primo e terzo n.
1) e 3 quinquies cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 582, 585, 576, comma primo, n. 1 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso proposti dai due imputati con distinti atti, ripresi nella memoria difensiva del 17/06/2022, con cui si lamenta genericamente l'insussistenza degli elementi fondanti la penale responsabilità dei prevenuti e tramite cui si deplora l'eccessiva dosimetria della pena, sono, peraltro, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione);
Osservato altresì che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come le puntuali dichiarazioni della persona offesa, i riscontri forniti dai testi e l'implausibile versione alternativa dei fatti fornita dai prevenuti, ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria coerente pure con la dosimetria della pena applicata, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/202g Il Consigliere Estensore i l• 2 9 LUG ZUZZ If Presidente