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Ordinanza — n. 30082/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for money laundering due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Cipolletta and Palma inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court erred in finding criminal liability due to the absence of subjective intent required for money laundering. The court rejected these arguments as mere factual complaints not permissible in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or lack of subjective intent constitute inadmissible grievances in a review of legality proceeding.

Parole chiave

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money laundering conviction subjective intent element review of legality factual grievances inadmissible appeal criminal liability Corte di Cassazione riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
del Tribunale di Latina, in data 13 ottobre 2014, nei confronti di Cipolletta Luigi e Palma Luigi, confermava la condanna degli stessi per i reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPOLLETTA LUIGI, nato a Napoli il 08/03/1978 PALMA LUIGI, nato a Napoli il 19/08/1964 avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Latina, in data 13 ottobre 2014, nei confronti di Cipolletta Luigi e Palma Luigi, confermava la condanna degli stessi per i reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Rilevato che i ricorsi, che contestano la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, per assenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0