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Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva argument in appeal and violation of comparative sentencing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific sentencing outcome regarding recidiva, but the court found this argument was neither deduced in the appeal act nor legally sound. The decision rests on the procedural requirement to raise recidiva issues at the appellate stage and the statutory prohibition against comparing generic mitigating circumstances in cases of repeated recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground of recidiva was not raised in the appeal act, and the comparative judgment in repeated recidiva cannot be formulated in terms of the predominance of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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recidiva procedural requirement inadmissible appeal grounds comparative sentencing prohibition generic mitigating circumstances Cassa delle ammende fine appellate stage defects codice penale recidiva recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOTOSTO ALFONSO nato a FOGGIA il 16/04/1982 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è in parte non consentito, in quanto volto a prospettare il tema della mancata applicazione della recidiva, non dedotto nell'atto di appello, e in parte manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione nel caso di recidiva reiterata non può essere formulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente