Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and merit-based evaluation of sentencing leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on the minor nature of the crime, but the lower court had already rejected this claim by assessing the intensity of intent and the appellant's prolonged home confinement. The Court found the appeal arguments too generic and focused on substantive merit rather than procedural grounds, thus rejecting the request for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is essentially a re-evaluation of the merits already decided by the lower court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTIA DOMENICO nato a CARDETO il 28/01/1960 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, da valutare nella sua struttura e consistenza originaria, non potendo integrarlo la successiva memoria difensiva, è nel suo complesso aspecifico e comunque incentrato su una valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., in primo luogo, sulla base del rilievo dell'intensità del dolo, correlata al deliberato e prolungato stazionamento fuori dell'abitazione, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, fino al punto di addormentarsi dove si trovava, seppur a non particolare distanza da tale abitazione, profilo suffragato ex post dal precipitoso rientro alla vista dei militari e solo genericamente contestato, con valutazioni inerenti al merito, e, secondariamente, sulla base dei numerosi precedenti, tema che non ha formato oggetto di una specifica analisi critica, rapportata alla natura e consistenza di quei precedenti;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre\ idente