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Ordinanza — n. 29562/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it did not fall within the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for the block increase in punishment under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the appeal focused solely on the motivation of the sentence increase rather than on the legality of the penalty itself, which is a required ground for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality; appeals challenging only the motivation of the sentence increase are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility de plano plea bargain appeal motivation of sentence block increase penalty Article 448 CPP motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
I ribunale di (Campobasso} in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Raffaele Barba.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
sent. n. 186 del 2000, Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
I ribunale di (Campobasso} in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Raffaele Barba.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA RAFFAELE nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1992 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO.clato avviso alle parti; ), udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto NO 1. I ribunale di (Campobasso} in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Raffaele Barba.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine all'aumento di pena per la riconosciuta continuazione, determinato "in blocco".

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Orbene, nel caso in esame - a parte la manifesta infondatezza del riferimento ad un aumento "in blocco" quando il reato in continuazione risulta unico - le censure difensive sono inammissibili attenendo alla sola motivazione sull'aumento di pena per la continuazione (e non all'illegalità della pena).

5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio