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Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a home detention denial inadmissible. The lower court rejected the request based on a disciplinary incident and pending proceedings, including a 2019 escape. The appellate court dismissed the case because the arguments were merely expressions of dissatisfaction rather than substantive legal critiques.

Regesto Legislator

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Art. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or lack a necessary critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention measure factual complaints lack of legal argument Court of Cassation procedural admissibility detention conditions allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENES VALI nato il 30/12/1988 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l'istanza avanzata da Menes Vali al fine di ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., valorizzando un recente episodio disciplinare e la pendenza di procedimenti, tra cui un fatto di evasione del 2019; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Alberto Marrara, deducendo inosservanza della legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura ex art. 47 ter 0.P.;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President