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Sentenza — n. 29438/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction because the crime was extinguished by prescription before the appeal judgment. The court held that the defense's argument regarding prescription was valid despite procedural delays.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying crime was extinguished by the statute of limitations. The defendant argued that the offense, committed in 2015, had expired by the time of the November 2021 appeal verdict, citing defense suspensions and health emergencies. The court confirmed the prescription had matured by May 2021, rendering the conviction legally void.

Regesto Legislator

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Art. 157, 160 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A cassation appeal is admissible when it alleges the extinction of the crime by prescription that occurred prior to the contested judgment and was erroneously overlooked by the trial court.

Parole chiave

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prescrizione penale estinzione reato ricorso cassazione sospensione corso prescrizione ritto abbreviato gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2011
pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, D.
Art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBIATI ROBERTINO, nato a CORTEMAGGiIORE il 29/05/1967 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E CONISIDERATO IN DIRITTO Con sentenza del 17/11/2021, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Robertino Libiati, con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, accertate il 5 ottobre 2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Bracciani„ deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, D.

Lgs. n. 159 del 2011, accertata nel 2015, era già prescritta alla data della sentenza di appello. Le ragioni di impugnazione sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al contenuto del dedotto motivo di censura, che era stato illustrato anche nelle rqu f conclusioni del giudizio di appello, si rileva ndatezza dell'impugnazione, in quanto la contravvenzione - considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione, per astensione dalle udienze del difensore e per emergenza sanitaria - si è estinta al più tardi nel maggio 2021.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. Invero: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consiglie're estensore Il Pre