Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for violation of penal law and logical inconsistencies regarding criminal responsibility and exemption from punishment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was logically coherent and fully supported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if proposed for manifestly unfounded grounds, where the lower court has already correctly excluded alleged legal violations and the alleged defects in reasoning are demonstrably absent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA SALVATORE ANGELO nato a BOSA il 27/04/1996 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14/06/2021, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Oristano del 2/3/2020 che aveva condannato Angelo Salvatore Mura alla pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto per il delitto di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermazione di responsabilità per la contestata contravvenzione, nonché per la negazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt, 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifesta- mente infondati, già correttamente esclusa dal giudice d. merito la pretesa violazione di legge, ed insussistenti i denunciati vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché aderente all'esauriente disamina dei dati probatori.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside