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Ordinanza — n. 29428/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Bourrous Abderrahman inadmissible against a lower court's conviction. The appellant argued a lack of qualification for a specific crime provision but offered only generic criticisms without detailing the legal reasons or factual elements supporting his dissent. The court ruled that appeals must specifically contrast the contested decision's arguments with the grounds for disagreement, which the appellant failed to do.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic and non-specific grievances without a detailed comparison to the contested decision's arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds specific legal reasoning criminal procedure code comparison of arguments identificazione credibile responsabilità penale false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
articolo 73 d.P.R. 309/90
Lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURROUSS ABDERRAHMAN - C.U.I. 0364F7C nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bourrous Abderrahman ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Verona per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, il quale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (p. 6).

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr