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Ordinanza — n. 29425/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Corrao Pietro inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued a defect in reasoning regarding Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the Court found his objections generic and unsupported by specific legal or factual comparisons to the lower court's coherent arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Criminal appeals must specifically identify legal grounds and factual elements opposing the lower court's decision, and generic objections without such comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement specific legal argumentation factual element comparison procedural defect dismissal court costs award drug trafficking conviction impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Corrao Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, confermativa della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO PIETRO nato a PALERMO il 25/02/1966 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Corrao Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, confermativa della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione 1:33 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argonnentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata che danno ampio conto delle ragioni sottese al trattamento sanzionatorio (pp. 5 e 6). In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre