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Ordinanza — n. 29320/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive argument regarding non-punishability under Art. 45 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Arfaoui Abderraouf inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishability provision of Article 45 of the Penal Code regarding the crime in Article 385. The court rejected this claim as merely a repetition of a previously and correctly addressed criticism by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal arguing that the first-instance judgment failed to apply the non-punishability provision is inadmissible if it merely reproduces a ground of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument non-punishability Art. 45 Penal Code Art. 385 Penal Code Cassazione Roma court costs inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. pen.
pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 45 cod. pen
pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arfaoui Abderraouf, nato in Tunisia il 25.06.1960 avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere este ore Il Presi