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Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued for the non-application of recidivism, but the lower court had already correctly addressed this by considering the defendant's social danger and prior conduct. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Complaints Recidivism Application Social Danger Assessment Cassazione Legittimità Procedural Costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caffarella Daniele, nato a Genova il 19/5/1979 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere este