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Ordinanza — n. 29314/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already rejected arguments regarding criminal offense elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giorgio Di Maria's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding on the subjective elements and legal injury of the crime under Article 385 of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested grounds are merely a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Article 385 Penal Code subjective elements legal injury Cassation procedure procedural costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Maria Giorgio, nato a Palermo I 10.10.1972 ottobre. avverso la sentenza del 5h75-0H - 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; 9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art.385 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'insussistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere est sore Il Presid n