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Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits review and citing invalid legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a supervision order, but the Court found the arguments merely reproduced issues already properly examined and dismissed by the lower court. Furthermore, a specific claim regarding a procedural defect in the sentencing judgment was rejected as manifestly unfounded and contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already examined by the lower court or if they rely on legal assertions that are manifestly unfounded and contrary to binding precedent.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits procedural defect Cassazione ruling legal error motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
245544 - 01, secondo cui la sentenza sottoscritta dall'estensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
245544 - 01, secondo cui la sentenza sottoscritta dall'estensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessai;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 49886 del 09/12/2009, Legname
infondato, perche a erente alla prospetta ione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 49886 del 09/12/2009, Legname, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO ELIO nato a ALBA il 07/05/1960 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la situazione del Serafino e, soprattutto, i precedenti e le pendenze penali);

Considerato inoltre che il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente pnT'g • tnA, t/fg. infondato, perche a erente alla prospetta ione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 49886 del 09/12/2009, Legname, Rv. 245544 - 01, secondo cui la sentenza sottoscritta dall'estensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessai;

ItioVekiC i virì JuzbA poh, pzertà-i : l Vai j'1(1117( Lì fr Jr r itiPitard E'PrO 49f1Z hj• b)1119(, NtiL 14-P i L9 h., (SkijerZtl i ZS33, 50- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo