Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to precluded issues and infounded sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Marilena Raidich and Elena Dicolombi inadmissible. The court ruled that challenges regarding specific circumstances were precluded by the final judgment of the previous cassation trial, while sanctions were found infounded due to adequate legal reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they concern matters precluded by the formation of res judicata or when the challenged sanctions are manifestly unfounded due to adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAIDICH MARILENA (CUI 0435Z34) nata TRENTO il 15/04/1991 DICOLOMBI ELENA (CUI 014EZZK) natek,a LECCO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che le censure afferenti alle circostanze sono inammissibili perché riguardanti temi preclusi dalla formazione del giudicato, in conseguenza dell'emissione di sentenza della Corte di cassazione, come indicato, con affermazione non specificamente colpita da motivi di censura, nella sentenza emessa in esito a giudizio di rinvio e ora impugnata;
Atteso che le censure riguardanti i trattamenti sanzionatori sono manifestamente infondate, perché essi sono stati determinati nel rispetto delle norme applicabili e sulla base di motivazione adeguata e congruente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi, plurimi perché riguardanti più soggetti anche se l'atto è unitario, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.