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Ordinanza — n. 29248/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible in cassation and manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's sentencing and lack of mitigating circumstances, but the court found these grounds legally impermissible in cassation proceedings. The decision rests on the procedural rule that such substantive challenges cannot be raised at this stage of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they contest the determination of the sanction or the granting of generic mitigating circumstances, as these issues require a full review of facts and evidence which is not permitted at the stage of legal validity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sanction determination review procedural bar cassation Italian criminal procedure violazione della legge sugli stranieri visti, asilo, immigrazione, ecc entrata nel paese

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHADDEN JAMAL nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di 4legittimità e perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice di appello, dopo aver basato le valutazioni circa l'elemento oggettivo del reato sull'inidoneità del visto ministeriale a escludere l'antigiuridicità della condotta e sull'insussistenza dell'ipotesi di un ricongiungimento familiare, ricava la componente soggettiva del reato - oltre che dalla chiarezza del precetto contenuto nel provvedimento violato - altresì dalla pregressa condanna a carico del Mhadden per analoga violazione, e, dunque, dalla sua familiarità con le regole in tema di immigrazione clandestina);

Considerato inoltre che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, in proposito, il provvedimento presenta sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, a pag. 4, ove il giudice pone a fondamento delle sue valutazioni il breve periodo intercorso tra l'espulsione e la successiva condotta illecita e la sussistenza di un'altra condanna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 mar