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Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and clear identification of challenged points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giovane Francesco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal lacked specific grounds and pertinence because it failed to clearly identify the specific points of the lower court's order being challenged. Consequently, the appeal was rejected without merit as it did not meet the formal requirements for a valid review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to clearly identify the specific points of the challenged decision and does not articulate the specific legal and factual grounds supporting the requested remedies.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural requirements Corte di Cassazione censoria pertinenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANE FRANCESCO nato a GELA il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non risultano sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o i punti del provvedimento impugnato ai quali si riferisce il ricorso e perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.