Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding reasoning vices and continuity of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tonino Ciarallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding reasoning defects and the continuity of crimes to be manifestly unfounded and contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logically coherent and fully supported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on alleged vices of reasoning are inadmissible when the contested decision demonstrates linear and coherent logic consistent with the evidence and prevailing jurisprudence on criminal continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARALLO TONINO nato a PESCARA il 09/03/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove, dopo l'analisi della tipologia dei reati contestati e del contesto spazio-temporale della loro commissione, il provvedimento ritiene le condotte del Ciarallo frutto di risoluzioni occasionali piuttosto che esecuzione di un medesimo disegno criminoso);
Considerato che il ricorso si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022