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Ordinanza — n. 29223/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Arapi Altin, personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. Under the new law introduced by Legislative Decree 103/2017, criminal appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court. Consequently, the Court ruled that the appeal violated mandatory procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1, c.p.p.; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense lawyer requirement special register enrollment de plano dismissal procedural costs liability Legislative Decree 103/2017 ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPI ALTIN nato a FIER( ALBANIA) il 15/01/1980 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOt dato avviso alle parti; -\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; //

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Arapi Altin. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.