Italian Court dismisses appeal claiming gross falsehood, ruling it is a factual issue for the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Mouhamadou Ndyae's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding a gross falsehood, but the Supreme Court noted this was a factual question already examined by the Milan Court of Appeal. Consequently, the court held that the appellate judge correctly required additional evidence to verify the document's authenticity, making the appeal's legal argument inappropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998; When an appeal challenges a finding of gross falsehood based on factual disputes regarding document authenticity, the Supreme Court must declare the appeal inadmissible if the lower court properly reserved the issue for further factual examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MOUHAMADOU nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRI1TO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Mouhamadou Ndyae colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge ricorrendo la insussistenza del fatto trattandosi di così detto falso grossolano; ritenuto che il motivo ripropone questione di fatto già esaminata dal giudice di appello che ha rilevato che erano stati necessari alcuni accertamenti onde verificare l'autenticità, o meno, del documento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.