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Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding detention extension under Art. 41-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Di Giacomo's appeal against a detention extension order inadmissible. The lower tribunal had rejected the claim based on the risk of contact with organized crime, citing a recent conviction for an associative offense. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reasoning derived from the existing criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis c.p.; Art. 111 c.p.: An appeal challenging a detention extension under Article 41-bis of the Penal Code is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated by the specific danger of contact with organized crime, as evidenced by recent convictions.

Parole chiave

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detention extension organized crime risk lack of motivation Art. 41-bis c.p. inadmissible appeal associative offense Cassazione ordinanza licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord.
Art. 111 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione dell'obbligo di motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha motivato il giudizio sull'attuale pericolo di contatti con la criminalità organizzata, desumibile dalla recente condanna per reato associativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.