Cassation appeal dismissed for lack of standing due to mandatory defense representation requirement under Law 103/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary cassation appeal filed by Sotira Andrea inadmissible due to a lack of legal standing. The appellant argued for personal filing rights, but the court noted that the contested judgment and the appeal itself occurred after Law 103/2017 came into force. Consequently, the appeal must be signed by a registered defense attorney, and the failure to comply renders it inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1, e 613 comma 1 cod.proc.pen.; The right of an accused or convicted person to file a personal cassation appeal was abolished by Law 103/2017, requiring such appeals to be signed by a registered defense attorney, and failure to comply results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 avverso la sentenza del 23/04/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza il 16 dicembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione, sez. V Penale, rigettava i ricorsi proposti da: GALLACE VINCENZO nato a GUARDAVALLE il 27/03/1947 LEUZZI COSIMO GIUSEPPE nato a STIGNANO il 06/10/1954 PAPALE° SALVATORE nato a MONASTERACE il 05/02/1971 SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 SPATARI COSIMO nato a MAMMOLA il 26/09/1961 UMBACA ROBERTO nato a PLACANICA il 04/02/1979 VALLELONGA AGOSTINO nato a CAULONIA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per Cassazione SOTIRA Andrea con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr