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Ordinanza — n. 29159/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit, ruling the complaint was a substantive challenge rather than a defect of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of a social service trial placement solely on grounds of insufficient reasoning. The court determined this argument constituted a substantive merit review rather than a valid objection to the structure of the motivation, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: In cassation proceedings, a complaint alleging a defect of motivation is inadmissible if it merely offers an alternative reading of the facts without criticizing the logical structure of the reasoning within the permissible limits of the motivationary review.

Parole chiave

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defect of motivation substantive merit review cassation inadmissibility social service placement trial placement appeal soppressione di prestazioni d'invalidità provvedimenti d'integrazione professionale incapacità di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC KEMAL nato a ASTI il 23/12/1999 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; pib P Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Kemal Seferovic, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inidoneità della misura richiesta; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, avendo la difesa offerto una lettura alternativa dei dati disponibili, senza articolare alcuna censura alla struttura della motivazione nei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.