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Ordinanza — n. 29147/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments failing to address specific sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court revoked his early release period because the new crime was committed after the sentence began, despite his good conduct. The court rejected this claim as generic because it failed to provide specific criticism regarding the court's reasoning on recidivism versus the prior offense.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic and fails to propose specific criticisms of the lower court's reasoning on the substantive grounds for the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments early release revocation recidivism sentencing court costs fine revoca della liberazione condizionale messa in libertà provvisoria revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIANLUCA nato a CATANIA il 07/07/1981 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato il periodo - di giorni 270 - di liberazione anticipata già concesso a Gianluca Di Mauro; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il reato era stato commesso dopo l'esecuzione della pena, durante la quale il ricorrente aveva mantenuto regolare condotta; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone alcuna critica il relazione allo specifico argomento che ha fondato il giudizio sulla sostanziale non adesione al trattamento sulla specificità della recidiva rispetto al reato già giudicato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.