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Ordinanza — n. 28903/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft prescription, ruling aggravating circumstances prevent statute of limitations extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Angela Anaclerio's appeal inadmissible regarding the prescription of an aggravated theft charge. The appellant argued that the court failed to consider the statute of limitations, but the court held that aggravating circumstances must be counted when determining the maximum penalty period. Consequently, the court ruled that the statute of limitations had not expired and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Aggravating circumstances with special effect must be considered for the statute of limitations calculation, as the judgment on mitigation cannot reduce the maximum penalty period established by law.

Parole chiave

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statute of limitations aggravating circumstances theft aggravated prescription period penal code provisions modalità di calcolo dell'ammenda computo dei termini adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 Ferrara
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 Ferrara, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO ANGELA nato a BARI il 21/08/1956 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angela Anaclerio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 novembre 2020 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione del reato;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; si è infatti costantemente (una sola massima difforme del 2016, orientamento confermato anche dalla citata sentenza delle Sezioni unite a pagina 24) affermato che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano corsiderate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 Ferrara, Rv. 282057);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio