Italian court dismisses appeal claiming factual error, ruling mere complaints lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a riot based on alleged violations of law and flaws in reasoning regarding the existence of the crime. The court rejected these claims, holding that the appellate court's finding of a prolonged physical contact between opposing groups was a matter of fact, not a legal error subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 588 cod. pen.: Mere complaints regarding factual findings or lack of logical flaws in the reasoning do not constitute grounds for admissibility in a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZINO CARMELO nato a MALVAGNA il 27/07/1958 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carmelo Pezzino avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso ( e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che si era configurato il delitto di rissa posto che vi era stato un contatto fisico prolungato fra due gruppi contrapposti, di uno dei quali faceva parte l'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio