Criminal appeal dismissed for being intrinsically generic regarding sentencing determination without specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfio Cavallaro's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. Cavallaro argued for a violation of law and defects in reasoning concerning the application of mitigating and aggravating circumstances under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was intrinsically generic, noting that the lower court had adequately justified its sentence based on the statutory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking specific legal grounds or concrete arguments regarding the application of statutory provisions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO ALFIO nato a CATANIA il 07/11/1970 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cavallaro Alfio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.11.2021, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico, mentre il giudizio sull'entità della pena è stato congruamente motivato, tenuto conto del minimo scostamento dai minimi edittali operato dalla Corte territoriale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.