Italian Court dismisses appeals against aggravated attempted theft conviction and suspended sentence denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gelashvili and Simonia Malkhaz inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft and the denial of a suspended sentence. The appellants argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and the suspension of the penalty, but the lower court had already addressed these points with sufficient reasoning. The Court found the first appeal argument repetitive of previously rejected legal grounds and the second argument manifestly unfounded due to the lower court's adequate prognostic assessment under Article 164 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: Appeals are inadmissible when the first instance judgment adequately examines the legal arguments and provides sufficient, non-illogical reasoning for the denial of the requested measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELASHVILI IRAKLI nato il 08/05/1990 SIMONIA MALKHAZ nato il 27/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GELASHVILI IRAKLI e SIMONIA MALKHAZ ricorrono avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, riguardante esclusivamente GELASHVILI IRAKLI, che afferisce al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno formulato negativamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consi sore Il P