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Sentenza — n. 28546/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for sentencing error, remitting only penalty calculation while dismissing other grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence solely regarding the final penalty calculation due to a mathematical error in applying statutory reductions. The appellant argued for a lower sentence based on the lack of a minimum statutory penalty determination, which the court rejected as unfounded. Consequently, the judgment was annulled only to correct the specific prison term, while the rest of the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 576 c.p.p.: The appellate court's discretionary sentencing is not reviewable if congruously motivated, but a mathematical error in calculating the final penalty renders that specific portion of the judgment voidable, requiring correction without remittal of the entire case.

Parole chiave

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sentencing error mathematical calculation appellate review abbreviated procedure penalty reduction partial annulment discretionary sentencing riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 576 c.p.p.
D.P.R. n. 309/1990
73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 - 74 d.P.R.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009
Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290
Sez. 6, n. 1694 del 22/12/1998
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIARULI NICOLA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 29/01/1985 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 24/09/2021, la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 04/11/2017 - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cockpen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 - 74 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi F), F90, FS15) FS23, FS24 e condannato alla pena ritenuta di giustizia- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in riferimento ai reati di cui ai capi F90, F515) FS23, F524 e rideterminava la pena per il reato di cui al capo F) in anni quattro e mesi otto di reclusione, confermando nel resto. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo l'erronea quantificazione della pena ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza afferente la motivazione espressa dalla Corte territoriale a giustificazione dell'entità del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata.

2. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua /- motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato il ruolo non marginale assunto nella vicenda dall'imputato, così che la pena base irrogata in misura superiore al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effel:tiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del casa, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).

Nè sussiste contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso (Sez.6, n. 1694 del 22/12/1998, dep.11/02/1999, Rv.212505 - 01).

3. E', invece, fondata la censura avente ad oggetto l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale in ordine alla quantità della pena finale irrogata: i Giudici di appello, partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione ed apportando la diminuzione di un terzo per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto indicare, nel calcolo intermedio, una pena di anni sei e mesi otto di reclusione (e non quella erroneamente indicata di anni sette di reclusione) e, quindi, una pena finale conseguente alla riduzione per il rito abbreviato, di anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ( e non erroneamente 9i.14 atez- indicata di anni quattro e mesi otto di reclusione).

4. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rettificandosi la pena come in dispositivo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che rettifica in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione; Dichiara inam