Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28488/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to merit-based grievances and generic criticisms not specific enough for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the conviction, arguing for inadequate assessment of victim statements and missed mitigating circumstances. The court rejected these claims as merit-based and generic, noting they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, argumentative criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on merit-based criticisms or generic grievances regarding the assessment of facts and sentencing are inadmissible in the Court of Cassation, which reviews only legal errors and specific, argumentative attacks on the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merit-based criticism generic grievances procedural costs appellate review motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPETTA CATENO nato a FIUMEDINISI il 23/11/1956 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 4.4.2019, aveva condannato Spetta Cateno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli ai capi A); B); C) e D) dell'imputazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello Spetta in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa dal reato, e di mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso