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Sentenza — n. 28199/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction due to lack of reasoning and prescription bar preventing retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remitting the case for retrial. The appellant argued the lower court failed to address specific appeal grounds regarding mitigating circumstances and sentencing, while the prosecution contended the crime was time-barred. The court ruled that although the reasoning defect required a new trial, the statute of limitations had expired, making any retrial impossible.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The annulment of a judgment for lack of reasoning does not imply remittal when the statute of limitations has expired, rendering a new trial legally impossible.

Parole chiave

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lack of reasoning statute of limitations annulment without remittal prescription of crime Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 157 c.p.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello attinenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUREDDU BRUNO nato a CARBONIA il 14/07/1954 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato Mureddu Bruno responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 8, d.lgs. 74/2000 - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con esercizio dell'attività in Erbusco, al fine' di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso, nell'anno 2011, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della "FERROMETAL S.r.l." - e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle pene accessorie previste dalla legge.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello attinenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. (secondo motivo d'appello) ed alla rideterminazione della pena inflitta al prevenuto nei limiti più prossimi ai minimi edittali (terzo motivo d'appello). Ritenuto che il motivo cui il ricorrente ha affidato il ricorso, non è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, i quali, oltre che e specifici, non risultavano subordinati all'accoglimento del primo motivo di appello, bensì, al contrario, al mancato accoglimento del medesimo; pertanto, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata per omesso esame di motivi di gravame specifici e ritualmente sottoposti al vaglio della Corte d'appello.

Considerato che la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione e la sussistenza del vizio di motivazione denunciato imporrebbero un nuovo esame, mediante rinvio al giudice di merito, che però è precluso dalla intervenuta prescrizione del reato contestato - maturata in data 14 novembre 2021 (data di emissione dell'ultima fattura) -, che impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore La P